
Con Circolare del 24 giugno 2026, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate, facendo seguito alle prime indicazioni rese con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, fornisce ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito all’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, commi 7, 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di bilancio 2026), concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni. In particolare, il citato comma 7 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 introduce, per i lavoratori dipendenti privati, un’imposta sostitutiva pari al 5 per cento sugli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
Per il medesimo anno 2026, i commi 10 e 11 del richiamato articolo 1 della legge di bilancio 2026 prevedono l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15 per cento, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

