
L’attribuzione di fringe benefits e misure di welfare agli amministratori di società rappresenta un ambito particolarmente delicato, perché si colloca al confine tra disciplina del reddito di lavoro dipendente, redditi assimilati, deducibilità dei costi societari, corretta qualificazione del compenso e rischio di utilizzo improprio di strumenti fiscalmente agevolati.
Il punto centrale è che l’amministratore non è, di norma, un lavoratore dipendente della società. Tuttavia, quando percepisce compensi per l’ufficio ricoperto, tali compensi rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1 , lett. c-bis), TUIR. Da tale assimilazione deriva, in linea generale, l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’art. 51 TUIR, comprese quelle relative ai compensi in natura e ai fringe benefits.
La materia richiede però una distinzione e soprattutto cautela essenziale: da un lato vi è l’amministratore percettore di compenso, dall’altro quello dell’amministratore senza compenso. In quest’ultima ipotesi, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha assunto una posizione restrittiva, ritenendo che i benefit attribuiti a soggetti che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolgano una funzione essenzialmente remunerativa e debbano quindi essere assoggettati a tassazione.
