
L’Assegno Unico Universale, D.Lgs. n. 230/2021, spetta per i figli minorenni senza particolari condizioni. Per i figli maggiorenni, invece il beneficio può continuare ad essere riconosciuto fino al compimento del 21° anno di età soltanto al ricorrere delle specifiche condizioni individuate dal legislatore. Tra queste, in ipotesi di svolgimento di un’attività lavorativa, dalla stessa può derivare un reddito complessivo nell’annuo di riferimento della domanda di AUU inferiore a 8.000 euro. Il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti i redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione). In alcuni casi entrano in gioco anche i limiti reddituali previsti dal TUIR per essere considerati figli a carico.

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