
L'art. 16-ter TUIR (così come modificato dalla Legge di bilancio 2025) dispone che, a decorrere dal 2025 per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 75.000, gli oneri e le spese risultano detraibili entro un ammontare massimo, calcolato sulla base di un coefficiente familiare.
Per alcune spese, tra le quali:
- interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto o costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale,
prestiti e mutui agrari,
l’inclusione ovvero l’esclusione dal computo degli oneri per i quali opera il “riordino” delle detrazioni dipende dalla data di stipula del mutuo o prestito, fino al 2024 ovvero dal 2025.
Questo comporta una particolare modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi.

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