L’emissione di una nota di variazione (in aumento o diminuzione) ai fini IVA, successiva all’emissione della fattura è consentita, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, al verificarsi di eventi che modificano l’imponibile e l’imposta. Mentre le variazioni in aumento sono obbligatorie, quelle in diminuzione sono facoltative e consentite al sussistere di specifiche ipotesi. Vediamo la particolare disciplina delle variazioni in diminuzione connesse al mancato pagamento dovuto all’assoggettamento dell’acquirente o committente ad una procedura concorsuale.
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