Prosegue il nostro percorso di approfondimento del regime forfetario. Dopo la videopillola dedicata alla presentazione del quadro d'insieme, proseguiamo con la trattazione delle cause ostative. In particolare, l'art. 1, comma 57, lett. d), della Legge 190/2014 prevede che non possano adottare il regime forfettario:
gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR,
gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalle esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Nel video vengono analizzati i principali chiarimenti in ordine a tale causa ostativa, che sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E del 10 aprile 2019 e in una serie di risposte ad interpello.