
Con un avviso pubblicato ieri, il MIMIT ha reso noto le modalità attraverso le quali le imprese che hanno presentato domanda sia per il credito d’imposta transizione 5.0 (art. 38 del D.L. n. 19/2024) sia per il credito d’imposta beni strumentali 4.0 (art. 1, commi 1051 e segg., legge n. 178/2020), dovranno esprimere l’opzione per l’una o l’altra agevolazione.
Infatti, l’art.1 del D.L. n. 175/2025 ha introdotto una norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata del divieto di cumulo tra le diverse misure di cui al PNT 5.0 e 4.0.
Le imprese che hanno già presentato la doppia richiesta, devono optare, entro il 27 novembre 2025 per uno dei due crediti d'imposta.
A tal fine, come da avviso in esame, il GSE invierà una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 175/2025.
Il soggetto beneficiario dovrà:
Analogamente, le imprese che hanno inviato comunicazione di completamento dell’investimento devono comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.
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