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Professionisti: alert sui versamenti bancari

14 Novembre 2025
Professionisti: alert sui versamenti bancari

Anche per i professionisti possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e la conseguente presunzione legale sui versamenti effettuati, per cui è da ritenersi legittimo l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate basato su indagini bancarie che hanno portato alla ricostruzione di maggiori compensi non dichiarati.

Questa l’indicazione espressa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza 11 novembre 2025, n. 29739, con la quale sono state accolte le doglianze dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, parte ricorrente, come da sentenza impugnata, la CTR ha inteso che, a seguito di Corte cost. n. 228/2014, la presunzione stabilita dall’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 fosse venuta meno per i professionisti e i lavoratori autonomi, sia per le operazioni di prelievo che per quelle di versamento.

Di conseguenza, trattandosi di accertamento basato su indagini bancarie a carico di un lavoratore autonomo, la CTR ha ritenuto illegittima la ripresa, sia in relazione ai prelievi che ai versamenti, per i quali non erano state fornite giustificazioni da parte del contribuente. Si trattava, in particolare, del recupero di euro 41.360 per versamenti e di euro 21.781 per prelievi.

La pronuncia secondo l’Agenzia delle Entrate è erronea, dal momento che - come esattamente rilevato dal giudice di prime cure - a seguito di Corte cost. n. 228/2014 la presunzione in parola è inapplicabile ai lavoratori autonomi:

  • solo in relazione alle operazioni di prelievo,
  • mentre continua a trovare applicazione con riferimento alle operazioni di versamento, le quali, ove non giustificate, sono considerate come ricavi non dichiarati.

Dello stesso avviso sono i giudici di legittimità.

Infatti, la sentenza impugnata, nell’escludere tout court l’applicabilità dell’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 ai lavoratori autonomi e ai professionisti richiama un precedente della Corte (Cass. n. 23041/2015) superato da una successiva pronuncia, alla quale il collegio ritiene di dare continuità.

In particolare, è stato precisato che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass., 26 settembre 2018, n. 22931).

Nel complesso, l’accertamento delle Entrate basato su indagini bancarie nei confronti di un lavoratore autonomo con il quale sono stati riscontrati maggiori compensi sulla base dei versamenti effettuati è da ritenersi legittimo.

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