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Accertamento e riscossione

Compliance dichiarazione IVA: in arrivo le lettere dell’Agenzia delle Entrate

10 Ottobre 2025
Compliance dichiarazione IVA: in arrivo le lettere dell’Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento, Prot. n. 369141/2025 del 9 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate dà attuazione alle previsioni per l’adempimento spontaneo, art. 1, commi 634-636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la dichiarazione IVA 2024, periodo d’imposta 2023.

In particolare le comunicazioni segnalano discrepanze tra i dati risultanti dalla dichiarazione IVA e quelli rilevanti dal flusso telematico delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri.

Le comunicazioni, inviate al domicilio digitale dei contribuenti IVA, sono disponibili anche nel “Cassetto fiscale” e nell’applicativo web “Fatture e Corrispettivi”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di “anomalia”.

Detto ciò, è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso:

  • a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza,
  • salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del citato D.P.R. n. 600/1973.

Così ad esempio, con infedeltà dichiarativa sistemata oltre i 90 giorni scatteranno le seguenti sanzioni, ravvedibili.

Sanzione ordinaria

Dal 90% al 180%.

Condotte fraudolente

Aumento al doppio della sanzione ossia dal 135% al 270%.

Franchigia-infedeltà senza condotte fraudolente

Riduzione sanzione ordinaria di 1/3, se la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al 3% dell’imposta, dell’eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000

La sanzione in materia di dichiarazione infedele in questo caso (post 90 gg) assorbirà quella prevista per gli omessi versamenti (circolare n. 42/E 2016).

Inoltre, un’eventuale indebita detrazione è assorbita dall’infedele dichiarazione, ex art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997 per le sole violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in avanti.

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