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Accertamento e riscossione

Modello Redditi 2025: sanzioni per tardiva o infedele dichiarazione

8 Ottobre 2025
Modello Redditi 2025: sanzioni per tardiva o infedele dichiarazione

I soggetti passivi con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non presenteranno il modello Redditi entro il prossimo 31 ottobre avranno comunque tempo per rimediare.

Infatti, entro il 29 gennaio 2026, potranno mettersi in regola con una dichiarazione tardiva che sulla base delle previsioni di cui all’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 è considerata pienamente valida ai fini dell’assolvimento degli obblighi dichiarativi.

Tramite dichiarazione tardiva non è possibile aderire alla proposta di concordato preventivo biennale, CPB.

La sanzione da versare è pari a 25 euro, sanzione individuata dall’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, disposizione in base alla quale la sanzione prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare (redditi, 770, IVA) è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Dichiarazione tardiva modello Redditi 2025

Termine di presentazione

Sanzione

Ravvedimento

Codice tributo e compilazione F24

Note

29 gennaio 2026

Da 250 a 1.000 euro, ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997

Si, 1/10 di 250 euro ossia 25 euro (lett. c, art. 13, D.Lgs. n. 472/1997)

Codice tributo 8911, l’anno di riferimento è quello di commissione della violazione (2024)

Si paga anche la sanzione per omesso versamento delle imposte, se dovute, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento (circolare n. 42/E/2016). Ammesso anche il ravvedimento frazionato.

Dichiarazione infedele

Ravvedimento redditi infedele (Errori non rilevabili in sede di controllo automatico o formale delle dichiarazioni)

Presentazione del modello Redditi

Violazione da sanare

Sanzione/i da versare - ravvedibili

Ipotesi (1)

Modello Redditi entro 90 giorni dal termine di presentazione ordinario

  1. Omesso versamento delle imposte, se dovute,
  2. errori relativi al contenuto e alla documentazione della dichiarazione (violazione formale, art. 8 D.Lgs. n. 471/1997 - nessuna infedeltà dichiarativa)

Omesso versamento

Errori contenuto dichiarazione

  • 25%,12,5%, 0,83%%, ridotta a seconda della data di versamento (a 1/8 post 90 gg).
  • Sanzione di euro 250 ridotta in ravvedimento ad 1/9, ossia euro 27,78.

Ipotesi (2)

Modello Redditi post 90 gg dal termine ordinario

Dichiarazione infedele (art. 1, comma 2 e seg., D.Lgs. n. 471/1997)

50% della maggiore imposta evasa con dichiarazione integrativa nei termini dell’accertamento. Tale sanzione assorbe anche quella per omesso versamento. Se non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa (ad esempio Il contribuente ha omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione, si applica la sanzione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997.

Entrambe le sanzioni sono ridotte secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 post riforma fiscale, a seconda di quando interviene il ravvedimento. Ad esempio ipotizzando una dichiarazione integrativa presentata prima della ricezione dello schema di atto ex art. 6-bis della Legge n. 212/2000, la sanzione sarà ridotta a 1/7.

In caso di dichiarazione integrativa presentata, anche oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Errori non rilevabili in sede di controllo automatico o formale delle dichiarazioni
(ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973)

  1. omessa o errata indicazione di redditi;
  2. esposizione di indebite detrazioni di imposta;
  3. esposizione di indebite deduzioni dell’imponibile.

Errori rilevabili in sede di controllo automatico o formale delle dichiarazioni
(ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973)

  • errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
  • indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti di imposta, sanzionabili con la fattispecie di omesso versamento.

La dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione (Ris. n. 82/2020).

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