Con effetti dal 1° gennaio 2026 ritorna valida la soglia limite di 30.000 euro prevista ai fini dell’applicazione del regime forfetario dalla lettera d-ter), comma 57, Legge n. 190/2014.
La norma citata dispone che non possono applicare il regime forfetario: i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
La Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, al comma 12 ha elevato per l’anno 2025 il limite da 30.000 a 35.000, cosicché, visto il riferimento all’anno precedente contenuto nella norma citata, ad esempio, chi ha chiuso il 2024 (fatta salva l’applicazione principio di cassa allargato) con un reddito da lavoro dipendente/pensione pari a 32.000 euro: con le vecchie regole sarebbe stato costretto a uscire dal forfetario dal 2025, grazie al nuovo limite invece è potuto rimanere in tale regime.
Tale deroga ossia l’innalzamento del limite vale solo per il 2025 (applicazione forfetario per il 2025).
Da qui, chi chiuderà il 2025 con un reddito da lavoro dipendente/pensione superiore a 30.000 non potrà rimanere nel regime forfetario nel 2026.
Il limite in parola deve essere verificato tenendo conto che:
Dubbi sulla verifica della soglia di 30.000 euro potrebbero sorgere in ipotesi di percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI “mensile”.
Invero, si tratta di un’indennità sostitutiva del reddito di cui all’occupazione persa, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto reddito imponibile (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, TUIR), assoggettata a tassazione IRPEF.
Tuttavia, come da circolare n. 10/E/2016, la verifica di tale soglia di 30.000 euro è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente (cfr. paragrafo 2.3 della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).
Nello specifico, la causa di esclusione di cui alla lettera d-ter non opera:
In tale ultimo caso la NaspI nel frattempo percepita (prima dell’attivazione del nuovo rapporto di lavoro) potrebbe rilevare ai fini della verifica del limite di 30.000 euro, ciò in attesa di nuovi chiarimenti ufficiali.
Tuttavia, ad una diversa conclusione potrebbe giungersi considerando le precedenti risposte a interpello n. 102/2020 e n. 398/2020, nelle quali è stato precisato che si assumono come rilevanti le somme percepite in via ordinaria: “senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia”.
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