In materia di credito d’imposta ZES Unica, ex art. 16 del D.L. n. 124/2019 e D.M. MEF 17 maggio 2024, le spese per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali concorrono al calcolo del credito d’imposta Zes unica fino a una quota del 50% in relazione a ogni singolo progetto di investimento, sempre nei limiti del valore agevolato della componente non immobiliare.
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