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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Concordato Preventivo Biennale: focus sulle cause di esclusione

9 Luglio 2025
Concordato Preventivo Biennale: focus sulle cause di esclusione

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta una delle principali novità fiscali per il biennio 2025-2026, offrendo ai contribuenti che applicano gli ISA la possibilità di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate la base imponibile per due anni. Un aspetto centrale, chiarito dalla circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, riguarda le cause di esclusione dal CPB, fondamentali per valutare l’accesso e la permanenza nel regime.

Le principali cause di esclusione dal CPB - La circolare n. 9/E/2025 individua tre macro-categorie temporali di cause ostative:

1. Eventi relativi al triennio precedente

  • Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti. Sono considerate “non presentate” le dichiarazioni trasmesse oltre 90 giorni dal termine.
  • Condanna irrevocabile (o patteggiamento) per specifici reati tributari o altri reati gravi (es. riciclaggio, autoriciclaggio) commessi negli ultimi tre periodi d’imposta. Se la pena detentiva non supera i due anni, l’esclusione non opera. La dichiarazione di assenza di condanne è resa sotto la propria responsabilità.

2. Evento relativo al periodo d’imposta precedente

  • Redditi esenti o esclusi: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito complessivo. Questa soglia si applica solo ai redditi esenti/esclusi in forza di specifiche disposizioni agevolative.

3. Situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato

  • Adesione al regime forfetario, ex Legge n. 190/2014.
  • Operazioni straordinarie: per società o enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento (solo di azienda o ramo d’azienda).
  • Modifiche della compagine sociale: per società di persone o associazioni ex art. 5 TUIR, modifiche che aumentano il numero dei soci (salvo subentro di eredi). Il recesso o l’esclusione di un socio riduce il numero dei soci ma non comporta esclusione dal CPB.
  • Cessione di ramo d’azienda: anche secondario, configura causa di esclusione.
  • Inizio attività nel 2023: l’apertura della partita IVA in quell’anno esclude dal CPB per il biennio 2025-2026.

Altre condizioni ostative

  • Debiti tributari: non devono essere presenti debiti erariali superiori a 5.000 euro, salvo quelli oggetto di sospensione o rateazione non decaduta.
  • Obblighi dichiarativi e contabili: l’adesione al CPB presuppone una veritiera dichiarazione della sussistenza dei requisiti e dell’insussistenza delle cause di esclusione, oltre al rispetto degli obblighi dichiarativi e contabili. La presenza di attività non dichiarate o passività indeducibili per importi superiori al 30% dei ricavi dichiarati comporta la decadenza dal CPB.

Categoria temporale

Causa di esclusione

Triennio precedente

  • Omessa dichiarazione redditi; condanne per reati tributari o gravi

Periodo d’imposta precedente

  • Redditi esenti/esclusi > 40% del reddito complessivo

Primo periodo oggetto CPB

  • Adesione forfetario; operazioni straordinarie; modifiche compagine sociale; cessione ramo d’azienda; inizio attività 2023

Sempre

  • Debiti tributari > 5.000 euro; violazioni obblighi dichiarativi/contabili

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Questo documento fa parte del FocusCPB 2025/2026