Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta una delle principali novità fiscali per il biennio 2025-2026, offrendo ai contribuenti che applicano gli ISA la possibilità di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate la base imponibile per due anni. Un aspetto centrale, chiarito dalla circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, riguarda le cause di esclusione dal CPB, fondamentali per valutare l’accesso e la permanenza nel regime.
Le principali cause di esclusione dal CPB - La circolare n. 9/E/2025 individua tre macro-categorie temporali di cause ostative:
1. Eventi relativi al triennio precedente
- Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti. Sono considerate “non presentate” le dichiarazioni trasmesse oltre 90 giorni dal termine.
- Condanna irrevocabile (o patteggiamento) per specifici reati tributari o altri reati gravi (es. riciclaggio, autoriciclaggio) commessi negli ultimi tre periodi d’imposta. Se la pena detentiva non supera i due anni, l’esclusione non opera. La dichiarazione di assenza di condanne è resa sotto la propria responsabilità.
2. Evento relativo al periodo d’imposta precedente
- Redditi esenti o esclusi: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito complessivo. Questa soglia si applica solo ai redditi esenti/esclusi in forza di specifiche disposizioni agevolative.
3. Situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato
- Adesione al regime forfetario, ex Legge n. 190/2014.
- Operazioni straordinarie: per società o enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento (solo di azienda o ramo d’azienda).
- Modifiche della compagine sociale: per società di persone o associazioni ex art. 5 TUIR, modifiche che aumentano il numero dei soci (salvo subentro di eredi). Il recesso o l’esclusione di un socio riduce il numero dei soci ma non comporta esclusione dal CPB.
- Cessione di ramo d’azienda: anche secondario, configura causa di esclusione.
- Inizio attività nel 2023: l’apertura della partita IVA in quell’anno esclude dal CPB per il biennio 2025-2026.
Altre condizioni ostative
- Debiti tributari: non devono essere presenti debiti erariali superiori a 5.000 euro, salvo quelli oggetto di sospensione o rateazione non decaduta.
- Obblighi dichiarativi e contabili: l’adesione al CPB presuppone una veritiera dichiarazione della sussistenza dei requisiti e dell’insussistenza delle cause di esclusione, oltre al rispetto degli obblighi dichiarativi e contabili. La presenza di attività non dichiarate o passività indeducibili per importi superiori al 30% dei ricavi dichiarati comporta la decadenza dal CPB.
Categoria temporale
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Causa di esclusione
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Triennio precedente
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- Omessa dichiarazione redditi; condanne per reati tributari o gravi
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Periodo d’imposta precedente
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- Redditi esenti/esclusi > 40% del reddito complessivo
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Primo periodo oggetto CPB
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- Adesione forfetario; operazioni straordinarie; modifiche compagine sociale; cessione ramo d’azienda; inizio attività 2023
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Sempre
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- Debiti tributari > 5.000 euro; violazioni obblighi dichiarativi/contabili
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