Nell’ambito della “Composizione Negoziata della Crisi a mezzo accordo con i creditori” (artt. 23 e 25-bis D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - CCII), l’eventuale plusvalenza generata dalla cessione del compendio aziendale resta assoggettata alle regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa e non beneficia dell’esclusione prevista dall’art. 86, c. 5, TUIR in forza della quale la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze.
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