In sede di dichiarazione di successione, l’erede può usufruire sia dell’agevolazione ex art. 9 del D.P.R. n. 601/1973, in materia di imposta ipotecaria catastale e di bollo applicabile al valore dei fondi rustici siti nei comuni montani, sia della riduzione dell’imposta di successione prevista dell’art. 25, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 346/1990 con riferimento all’azienda sita nei comuni montani.
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