Deve riconoscersi la piena applicabilità in via retroattiva al nuovo concetto di credito inesistente e di credito non spettante così come introdotta con la riforma delle sanzioni tributarie ad opera del D.Lgs. n. 87/2024, posto che la nuova formulazione riprende quella espressa in passato dalla giurisprudenza di legittimità penale.
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