La circostanza che lavoratore distaccato all’estero abbia sottoscritto un patto di sospensione del rapporto di lavoro non assume rilevanza negativa ai fini del rispetto del requisito della pregressa residenza all’estero richiesto per l’applicazione del nuovo regime riservato ai lavoratori impatriati, ex art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.
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