La presentazione di nuove prove in appello, pur ammessa dall’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, deve comunque avvenire - in base all’art. 32 del medesimo Decreto - almeno venti giorni liberi prima dell’udienza. Tuttavia, il mancato rispetto di tale termine, non pregiudica il valore del documento se esso era già stato depositato, nel giudizio di primo grado.
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