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Ammissione prove tardive in appello: se già depositate in 1° grado

19 Maggio 2025
Ammissione prove tardive in appello: se già depositate in 1° grado

La presentazione di nuove prove in appello, pur ammessa dall’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, deve comunque avvenire - in base all’art. 32 del medesimo Decreto - almeno venti giorni liberi prima dell’udienza. Tuttavia, il mancato rispetto di tale termine, non pregiudica il valore del documento se esso era già stato depositato, nel giudizio di primo grado.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La presentazione di nuove prove in appello deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza, ma il mancato rispetto di tale termine non pregiudica il valore del documento se già depositato nel giudizio di primo grado.