Il quadro RE del modello Redditi 2025 accoglie i compensi professionali, incassati nel periodo d’imposta 2024, ex art. 54 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.
Le istruzioni di compilazione 2025 risultano essere sostanzialmente le stesse di quelle dell’anno precedente posto che, per quanto qui di interesse, le modifiche in materia di redditi da lavoro autonomo, introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, risultano applicabili dal 1° gennaio 2025 dunque dalla dichiarazione dei redditi del prossimo anno.
Compilazione quadro RE |
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Rigo RE2 Colonna 2 |
Va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero ed escluse tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 3, del TUIR). |
Rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR). |
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Rigo RE3 |
Va indicato l’ammontare di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale diversi da quelli indicati nel rigo RE2, si pensi ad esempio ai corrispettivi relativi alla cessione della clientela o degli elementi immateriali, gli interessi, gli indennizzi). In tale caso le istruzioni recepiscono il c.d. principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro autonomo introdotto ad opera del D.Lgs. n. 192/2024. Le istruzioni di compilazione dello scorso anno individuavano nello specifico i proventi da tassare indicandoli nel rigo RE3. Confermata la chance di tassazione separata (rigo RM2). |
Rispetto al rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente indicate al rigo RE2, le istruzioni di compilazione richiamando il suddetto intervento di riforma, vedi D.Lgs. n. 192/2024, precisano che “fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, le spese di cui all’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell’art. 54 in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 192 del 2024”.
Ai fini della deduzione dovrà essere compilato il rigo RE 15, colonna 2.
Dal 1° gennaio 2025, per le suddette spese viene prevista per norma la non concorrenza al reddito; viene così superata la precedente previsione di deducibilità integrale delle suddette spese ammenoché il committente non si rilevi inadempiente nel loro pagamento (spese relative a prestazioni alberghiere, vitto, ecc.).
Rimane però invariata la disciplina IVA.
Sullo stesso argomento:Modello redditi PF
Questo documento fa parte del FocusDichiarazioni 2025
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