In caso di anticipata realizzazione dei ricavi rispetto al sostenimento dei relativi costi, ad esempio nel caso di vendita di lotti immobiliari rispetto ai quali l'impresa costruttrice si era convenzionalmente impegnata con il Comune a realizzare le opere di urbanizzazione, i costi devono essere stimati e stanziati nell'esercizio in cui i ricavi sono stati realizzati, in applicazione del principio di competenza di cui all'art. 109, comma 1, del TUIR. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 2391/2025.
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