Nell’ambito dei contratti di appalto con la Pubblica amministrazione è ammissibile che il prestatore fatturi il controvalore complessivo delle prestazioni rese, al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,50%, nonostante il corrispettivo non sia in tutto o in parte pagato, restando in ogni caso l’esigibilità ancorata al momento del pagamento dello stesso. Ciò, dunque, non determina un’anticipazione dell’obbligo di versamento dell’IVA (fatta salva la facoltà di deroga dell’acquirente). Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 52/E del 28 febbraio 2025.
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