Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2025) della Legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 (Decreto “Milleproroghe”), l’Agenzia delle Entrate-riscossione, ADER ha pubblicato un avviso sulla remissione in bonis per i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater, commi 231-252 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.
La riapertura della pace fiscale riguarda i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme indicate nella c.d. “comunicazione delle somme dovute”.
La domanda di riammissione opera limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate nel 2023 per aderire alla “Rottamazione-quater”.
Come da avviso in parola, rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” - per i quali:
Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.
Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.
Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.
In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge:
Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.
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