Il nuovo comma 2 dell’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, in materia di determinazione del reddito da lavoro autonomo, post riforma dell’IRPEF D.Lgs. n. 192/2024, dispone che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
In tal modo, rispetto al rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, viene prevista per norma la non concorrenza al reddito; viene così sostituita la precedente previsione di deducibilità integrale delle suddette spese (spese relative a prestazioni alberghiere, vitto, ecc.).
È lecito chiedersi se la nuova previsione inserita all’art. 54 del TUIR sia valevole anche per i forfetari posto che la loro normativa di riferimento rimane invariata.
Tali soggetti determinano il reddito non in maniera analitica (spesa per spesa) ma forfetariamente sulla base dell’indice di redditività associato al codice ATECO dell’attività svolta. Ecco perché una fattura per rimborso spese fa reddito, seppur abbattuto in base ai suddetti indici di redditività.
Ebbene, a livello di inquadramento fiscale delle spese sostenute dal professionista e poi rimborsate dal committente, contribuenti ordinari e forfetari sembrerebbero essere messi sullo stesso piano dall’Amministrazione finanziaria. Si veda la circolare n. 5/E 2021 non solo rispetto alle spese sostenute in nome e per conto (come già noto, art. 15, D.P.R. n. 633/1972) ma anche rispetto ai rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente (cfr. circolare n. 58/E del 18 giugno 2001).
In considerazione di ciò, se le novità della riforma trovassero anche applicazione per i forfetari, questi potrebbero trarne benefici ai fini reddituali ossia della tassazione effettiva, soprattutto laddove l’incidenza di queste spese sui compensi sia rilevante.
A ogni modo, non rimane che attendere indicazioni ufficiali in merito.
A tal proposito con riferimento generico alle novità in materia di determinazione del reddito da lavoro autonomo post riforma, “trattandosi di una modifica normativa di recente introduzione, cui si riconnettono delicate attività esegetiche che implicano l’armonico coordinamento con altre disposizioni aventi dignità giuridica di norme speciali, il relativo nodo interpretativo è attualmente oggetto di mirati approfondimenti e sarà sciolto in maniera sistematica nell’ambito di un prossimo documento di prassi”(vedi interrogazione parlamentare n. 5-03535 del 12 febbraio 2025).
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