La donazione dell’abitazione pre posseduta con clausola di premorienza soddisfa il requisito di cui alla lettera c) della Nota II-bis del D.P.R. n. 131/1986. Fermo restando il possesso degli altri requisiti e delle condizioni previste dalla citata Nota II-bis, pertanto, è possibile godere dei benefici “prima casa” in quanto al momento dell'acquisto di altra abitazione agevolata, il donante non risulta più proprietario dell’abitazione donata. Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 27/E del 12 febbraio 2025.
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