I contribuenti IVA mensili, entro il prossimo 16 dicembre dovranno provvedere a versare l’IVA di novembre, ciò in linea con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998.
Il D.Lgs. n. 1/2024, art. 9, comma 1, considerando anche il successivo intervento dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024 è intervenuto sul citato Decreto, nello specifico all’art. 1, comma 4 prevedendo l’innalzamento a 100 euro - in luogo del previgente limite di 25,82 euro dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versata all’Erario.
Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente (vedi Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2024).
Tali modifiche si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.
La stessa norma dispone che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. In tal modo è individuato un termine ultimo entro il quale gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni mensili devono comunque essere versati.
Dunque anche laddove l’IVA di novembre, sia di importo inferiore a 100 euro, dovrà comunque essere versata entro il 16 dicembre.
Nei fatti, il versamento, anche cumulativo (ad esempio saldo settembre più saldo ottobre e novembre)), indipendentemente dall’importo sotto soglia, deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno cui la liquidazione periodica si riferisce.
Il versamento relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 gennaio 2025.
Per i soggetti trimestrali la scadenza del 16 dicembre non vale, posto che per tali contribuenti, l’art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, come modificato da ultimo dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 108/2024 prevede che qualora l’imposta dovuta per il trimestre non superi il limite di euro 100 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 novembre dello stesso anno.
Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
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