Nell’ambito di un contratto di appalto, le somme corrisposte a titolo risarcitorio dalla stazione appaltante alla società aggiudicataria, in esito alla reiterata sospensione dei lavori, ex art. 121 D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria, ed è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
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