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Credito d’imposta 4.0: nuovi obblighi di comunicazione senza effetti sulla compilazione del quadro RU

7 Ottobre 2024
Credito d’imposta 4.0: nuovi obblighi di comunicazione senza effetti sulla compilazione del quadro RU

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni “Industria 4.0” ex Legge n. 178/2020 l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto la necessità di inviare due comunicazioni: una preventiva e una consuntiva a completamento dell’investimento. Le istruzioni al quadro RU del modello Redditi 2024 (anno d’imposta 2023), tuttavia, non menzionano l’adempimento. Restano quindi ferme le ordinarie modalità di compilazione senza che siano necessari accorgimenti particolari in relazione alle nuove comunicazioni obbligatorie.

Nel dettaglio, per coloro che maturano crediti del tipo 4.0, va fatta attenzione alla compilazione del quadro RU; vanno compilati:

  • nella Sez. I: i righi RU1, RU2, RU3, RU5, colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
  • nella Sez. IV: i righi RU130, RU140, RU141, RU150, RU151, RU152.

La sezione I è destinata a monitorare l’insorgere del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “industria 4.0”, materiali o immateriali, con i seguenti “codici credito”:

Cod. trib

Beni

2L

Beni materiali “4.0”

Investimenti in beni strumentali nuovi materiali ex art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (Allegato A, Legge n. 232/2016)

3L

Beni immateriali “4.0”

Investimenti in beni strumentali nuovi immateriali ex art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 (Allegato B, Legge n. 232/2016)

N.B. Non è più ipotizzabile il cod. “L3” per gli investimenti in beni strumentali materiali/immateriali “ordinari”, ex art. 1, comma 1055, Legge n. 178/2020, in quanto terminato nel 2022.

Nella sezione IV vanno compilati i righi RU130 e RU140 dove vanno indicati:

  • RU130: gli investimenti effettuati nel 2023 (di cui a col. 1 del rigo RU5)
  • RU140: gli investimenti “prenotati” nel 2023 (di cui a col. 2 del rigo RU5).

Il rigo RU130 va compilato come segue:

Col. 4

Codice credito “2L” - per i beni materiali 4.0 (di cui all’All. A alla Legge n. 232/2016) bisogna indicare:

  • a col. 4A: il costo già incluso in colonna 4, relativo ad investimenti di cui al 1° gruppo, di cui all’Allegato A, Legge n. 232/2016;
  • a col. 4B: il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al 2° gruppo di beni dell’Allegato A, Legge n. 232/2016;
  • a col. 4C: il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al 3° gruppo di beni dell’Allegato A, Legge n. 232/2016.

Col. 5

Codice credito 3L - Indicare gli investimenti in beni di cui all’Allegato B alla Legge n. 232/2016 - Per un corretto monitoraggio della misura nell’ambito del PNRR, le istruzioni chiariscono che vanno riportati:

  • i dati degli investimenti effettuati oltre il termine del periodo d’imposta oggetto del Mod. REDDITI 2024 (31 dicembre 2023) ed entro il 30 giugno 2024
  • per i quali entro il 31 dicembre 2023 si era proceduto alla c.d. “prenotazione” (ordine vincolante e versamento di almeno il 20% del prezzo di acquisizione a titolo di acconto/maxicanone).

Quest’anno riguarda solo i beni immateriali e non anche quelli materiali.

Come l’anno scorso, vanno riportati in dichiarazione gli investimenti solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ma effettuati nel termine “lungo” del 2024. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2 (in cui indicare il credito maturato), il rigo RU140.

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