Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”), ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, sentenza 1° agosto 2024, n. 193/2, che, dopo una analisi del quadro normativo di riferimento e delle caratteristiche dell’attività contestata, ha accolto il ricorso della società contribuente.
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