La presenza di un fondo di investimento alternativo (FIA) nel registro centrale pubblico gestito dall'ESMA può essere considerato un elemento atto a dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo ai fini di beneficiare del regime di esenzione dei dividendi corrisposti a fondi UE/SEE introdotto nell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/73 dal comma 631 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 148/E dell’11 luglio 2024.
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