L’agevolazione “prima casa” è applicabile al contratto recante un acquisto immobiliare “a favore di terzo” (art. 1411 del Codice civile) se il terzo acquirente ha i requisiti di legge per fruire del beneficio fiscale e a condizione che renda, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla Nota II-bis, Tariffa , Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, anche la dichiarazione di ''voler profittare'' della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto. In mancanza di tale dichiarazione, invece, l’agevolazione non compete. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 145/E del 4 luglio 2024.
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