Gli studi stanno ricevendo una seire di comunicazioni dai propri clienti che riguardano potenziali anomalie nella compilazione degli ISA per il triennio 2020-2022. La comunicazione viene trasmessa via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha optato per tale scelta nella dichiarazione dei redditi (e l'intermediario ha accettato) o, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato un messaggio di posta elettronica e/o tramite SMS, con cui si comunica il deposito della comunicazione presso il Cassetto fiscale.
Riepiloghiamo in sintesi le possibili anomalie:
Tipologia anomalia |
Descrizione |
tipologia 1 |
Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino - si presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:
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tipologia 2 |
Soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e REDDITI 2023 - soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel Mod. Redditi 2023 e quelli riportati negli ISA per importi superiori a € 2.000. |
tipologia 3 |
Soggetti che sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il triennio 2020 – 2022 perchè hanno indicato come causa “Periodo di non normale svolgimento dell’attività” - i soggetti, alternativamente: in liquidazione alla data di elaborazione delle presenti comunicazioni o hanno indicato nei mod. Redditi 2021, 2022 e 2023 il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA. |
tipologia 4 |
Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - imprese che hanno dichiarato (come principale o secondaria) un’attività appartenente a uno dei seguenti macrosettori: Commercio, Servizi (a meno degli ISA CG40U, CG50U, CG51U, CG66U, CG69U, CG75U) e Professionisti (a meno dell’ISA CK23U), che nel periodo d’imposta 2022, presentano l’indicazione di rimanenze finali ultrannuali: “F07 - Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”. |
tipologia 5 |
Incongruenza tra l’ISA e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso - per il 2022 hanno compilato il mod. ISA CG68U – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco e per il periodo d’imposta 2022, presentano contemporaneamente le seguenti condizioni: indicazione del codice attività: 49.41.00 “Trasporto di merci su strada” e mancata indicazione dei “Costi sostenuti per subvezione” (C29); mancata indicazione del “Numero complessivo di veicoli isolati” (D01), del “Numero complessivo di complessi di veicoli e veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso” (D07) e del “Numero complessivo di trattori isolati (oltre quelli costituenti il complesso)” (D13) e mancata indicazione del “Valore dei beni strumentali” (F21, campo 1). |
tipologia 6 |
Incongruenza tra ISA presentato e quadro dei dati contabili compilato ai fini dell’applicazione degli ISA - per il 2022 hanno compilato il mod. ISA BG91U – Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi. Contemporaneamente indicano il codice attività 66.19.21 – “Attività di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” e compilano il “Quadro H – Dati contabili (lavoro autonomo)”. |
tipologia 7 |
Imprese con incongruenza tra l’ISA e le modalità di svolgimento dell’attività dichiarate - imprese che per il 2022 hanno compilato il mod. ISA CG61U – Intermediari del commercio e presentano contemporaneamente le seguenti condizioni: cas. da C01 “Agente di commercio” a C11 “Procacciatore d’affari” non barrate; cas. di rigo C12 “Tipologia di agente/rappresentante (1= monomandatario; 2 = plurimandatario)” assente. |
tipologia 8 |
Corrispondenza della condizione di “Lavoratore dipendente” col mod. CU - per il periodo d’imposta 2022, hanno dichiarato nel frontespizio del mod. ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nel mod. CU 2023 (la somma dei campi 1 e 2 sono pari a zero). |
tipologia 9 |
Corrispondenza della condizione di “Pensionato” con il modello di Certificazione Unica - per il periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con quanto dichiarati nei mod. CU 2023 o CU 2024 (il campo 3, “Redditi di pensione”, è pari a zero). |
tipologia 10 |
Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica - Soggetti interessati: esercenti attività professionale Criterio di selezione: per il periodo d’imposta 2022: a Quadro H “Dati contabili” del mod. ISA hanno indicato il massimo valore tra i Compensi dichiarati (H02) e il Volume d’affari (H23) inferiore per almeno € 2.000 rispetto alle somme imponibili percepite per “Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale” (campo 1, “Causale” pari ad “A”), desunte dal mod. CU 2023. |
tipologia 11 |
Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello di Certificazione Unica - esercenti attività professionale che per il periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato nel Quadro C “Elementi specifici” e un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dal CU 2023; per ciascun percipiente (con campo 1, “Causale”, campo 1, pari ad “A”), va calcolata la somma dei sostituti d’imposta che hanno dichiarato un imponibile nel campo 8 del mod. CU 2023. |
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tipologia 12 |
Corrispondenza degli altri proventi e componenti positivi dichiarati con i canoni di locazione immobiliare desunti dal modello RLI - le imprese, ad esclusione delle ditte individuali e degli enti non commerciali che per il periodo d’imposta 2022, hanno dichiarato nel Quadro F – Dati contabili del modello ISA nel campo “F05 - Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.00 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2022. |
tipologia 13 |
Soggetti esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2016 - 2018 che indicano la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel mod. REDDITI per il periodo 2022 hanno indicato nel Mod. REDDITI 2023, quadri RE, RF e RG la causa di esclusione “1 – Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta”, risultando aver aperto la partita IVAin un anno antecedente (es: nel 2022). |
tipologia 14 |
Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per due annualità nel triennio d’imposta 2020 - 2022 indicando la causa di esclusione “1” - soggetti che, nel triennio d’imposta 2020, 2021 e 2022: per almeno due annualità hanno indicato nel mod. REDDITI (quadri RE, RF e RG) la causa di esclusione “1 – Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta”. |
tipologia 15 |
Soggetti che hanno indicato la causa di esclusione ISA per due annualità nel triennio d’imposta 2020 - 2022 indicando la causa di esclusione “2”- soggetti che, nel triennio d’imposta 2020, 2021 e 2022 per almeno due annualità hanno indicato nel mod. REDDITI (quadri RE, RF e RG) la causa di esclusione “2 – Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta”. |
tipologia 16 |
Soggetti che hanno indicato la causa di esclusione ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “3” - soggetti che nel periodo 2022:hanno indicato nel mod. REDDITI (quadri RE, RF e RG) la causa di esclusione “3 – Ammontare dei ricavi/compensi superiore a 5.164.569 euro e che hanno dichiarato, per il periodo 2022, un ammontare di ricavi/compensi inferiore a tale limite in uno dei righi del Mod. Redditi PF, SP o SC. |
tipologia 17, 18 e 19 |
Soggetti che hanno indicato la causa di esclusione ISA per il periodo d’imposta 2021, indicando la causa di esclusione “8”, “9” o “10”. I soggetti che nel periodo 2022 hanno indicato nel mod. REDDITI 2023 una delle seguenti cause di esclusione:“8 – Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito” prevista dal Dlgs 117/2017; “9 – Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario e “10 – Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, posto che tali cause di esclusione non opera ancora (opererà dal periodo successivo a quello di ottenimento della autorizzazione della Comm. UE). |
tipologia 20 |
Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “15” - soggetti che nel periodo 2022 hanno indicato nel mod. REDDITI 2023, a quadro RE, RF o RG, la causa di esclusione “15 – Soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021(in tale caso andava, comunque, compilato il Mod. ISA), risultando aver aperto la partita IVA in un anno antecedente al 2021. |
tipologia 21 |
Imprese del settore edile con incongruenza tra il valore degli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile - le imprese del settore edile (la selezione si riferisce ad imprese che non svolgono attività secondarie) che per il periodo d’imposta 2022 presentano una differenza superiore a €. 10.000 tra: - l’ammontare dichiarato nel mod. IVA 2023 al rigo - “VJ12 - Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)” - e il valore dichiarato nei modelli ISA CG50U, CG69U e CG75U al rigo “F10 - Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi”. La selezione va effettuata limitatamente ai contribuenti che dichiarano al rigo “F01 - Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR” pari al “Volume d’affari” dichiarato al rigo VE50 del modello IVA 2023. |
tipologia 22 |
Imprese con indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio di imposta 2020-2022 – le imprese che per il triennio d’imposta 2020-2022, presentano: un valore calcolabile dell’indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti”; una mancata indicazione del “Valore dei beni strumentali” (F21, campo 1). La selezione va effettuata limitatamente agli ISA che, per il periodo d’imposta 2022, utilizzano il “Valore dei beni strumentali” nelle funzioni di stima. |
tipologia 23 |
Lavoratori autonomi con indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio di imposta 2020-2022 - lavoratori autonomi che per il triennio d’imposta 2020-2022, presentano: un valore calcolabile dell’indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti”; una mancata indicazione del “Valore dei beni strumentali in proprietà”. La selezione va effettuata limitatamente agli ISA che, per il periodo d’imposta 2022, utilizzano il “Valore dei beni strumentali” nelle funzioni di stima. |
nuova tipologia |
Imprese del settore edile con incongruenza nel valore delle rimanenze finali relative ad opere/servizi di durata ultrannuale (art. 93, co. 5, Tuir) dichiarato nei mod. ISA 2023- imprese che hanno dichiarato nei mod. ISA CG40U, CG69U, CK23U del periodo d’imposta 2022 valori delle Rimanenze finali relative ad opere/forniture/servizi di durata ultrannuale (art. 93, co. 5, TUIR) superiori rispetto alle “Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR dichiarate per il periodo d’imposta 2021. |
nuova tipologia |
Soggetti con punteggio pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel cassetto fiscale, pur avendo a disposizione i dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate al contribuente o al suo intermediario. |
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