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Accertamento e riscossione

Imposte al 31 luglio. Proroga anche per la flat tax

12 Giugno 2024
Imposte al 31 luglio. Proroga anche per la flat tax

La proroga per il versamento delle imposte al 31 luglio, ex art. 37 del D.Lgs. n. 13/2024, per i soggetti ISA effettivi e non, dovrebbe trovare applicazione anche rispetto alla c.d. flat tax incrementale, art. 1 , commi 55-57, della Legge n. 197/2022. 

Cosa

Versamento flat tax incrementale

 

Soggetti interessati

 

  • Persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’art. 55 del Tuir;
  • persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir.

 

Scadenze

Soggetti “ordinari” (non interessati dalla proroga al 31 luglio)

1° luglio. 

Persone fisiche se soggetti Isa effettivi e non

31 luglio senza maggiorazione (salvo proroghe previste da un futuro Decreto correttivo)

Versamento nei 30 gg con maggiorazione dello 0,40%

Da escludere in attesa di nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, la norma sulla flat tax non richiama le disposizioni per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione (vedi circ. 50/2002). 

Rateazione imposta sostitutiva (art. 20 D.Lgs. n. 241/1997)

Non ammessa 

Codice tributo 

1731 - Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali flat tax incrementale - art. 1 , commi da 55 a 57, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. 

Per quanto riguarda il blocco alla rateazione del dovuto a titolo di flat tax, nella citata circ. n. 50/2022, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che: 

«Le imposte  sostitutive  non  sono  rateizzabili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo   9   luglio   1997   n.   241  poichè  la  norma  limita l'applicazione di  tale  istituto  alle sole "somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte" scaturenti dalle dichiarazioni.».

Tali imposte  possono  essere dilazionate, invece, qualora  sia previsto dalle singole leggi istitutive e con le modalità dalle stesse stabilite. La norma sulla flat tax non fa alcun riferimento a tale chance di rateazione. 

Invece, è pacifico ammettere la chance di proroga del versamento al 31 luglio, posto che il citato art. 37, nell’individuare l’ambito di applicazione della proroga, fa riferimento generico ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Infine, è utile ricordare che la flat tax riguarda sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa). Stessa cosa dicasi per gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli artt. 56, comma 5, e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.

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