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L'APE nei contratti di locazione

6 Giugno 2024
L'APE nei contratti di locazione

Quando si stipula un nuovo contratto di locazione, gli obblighi di dotazione, di inserimento della clausola contrattuale e di allegazione dell’APE (Attestato di prestazione energetica) variano al variare delle condizioni del soggetto che loca e alla durata della locazione.

Nel caso di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve rendere disponibile l’APE al nuovo locatario all’avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle medesime (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2005). L’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2005, nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è necessario inserire una clausola ad hoc con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. I contratti di durata uguale o inferiore a 30 giorni sono quindi esclusi dall’obbligo di informativa.

L’attestato deve essere allegato ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari (art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2005).

In sintesi:

 

Obbligo

Contratti 

di durata uguale inferiore 30 giorni

Contratti

di durata superiore 30 giorni

Singola 

unità immobiliare

Più 

unità immobiliari

Singola

 unità immobiliare

Più 

unità immobiliari

Dotazione APE

Inserimento clausola contrattuale 

No

No

Allegazione dell'APE al contratto

No

No

No

 

Il D.L. n. 145/2013 sanziona le violazioni con una ammenda pari a:

  • 3.000,00 fino a 18.000,00 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
  • 1.000,00 fino a 4.000,00 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a 3 anni;
  • 500,00 fino a a 2.000,00 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti 3 anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell’obbligo di dichiarazione, in quanto l’obbligo di allegazione non sussiste).

L’obbligo di “dotazione” (art. 6, comma 2) è sanzionato dall’art. 15, commi 8- 9 del D.Lgs. n. 192/2005 che prevede, per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 1.800,00 euro. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 7 , del D.M. 26 giugno 2015, gli annunci di locazione, tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Tale obbligo non riguarda la locazione degli edifici residenziali utilizzati per meno di 4 mesi all’anno (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 192/2005).

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