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AGEVOLAZIONI

Crediti d’imposta per investimenti  4.0 targati 2023 e 2024: sospesi i codici tributo

15 Aprile 2024
Crediti d’imposta per investimenti  4.0 targati 2023 e 2024: sospesi i codici tributo

Sospesa la compensazione dei crediti da investimenti in beni strumentali 4.0 e R&S targati 2023 e 2024. Questo impone la risoluzione dell'Agenzia Entrate n. 19/E del 12 aprile 2024 .

Dinanzi a una norma di difficile interpretazione e a un decreto direttoriale che non arriva a dirimere la questione, la decisione dell'Amministrazione è quella di bloccare l'utilizzo dei crediti maturati dai contribuenti. L'utilizzo in compensazione di tali crediti comporta lo scarto dell'F24.

Il legittimo affidamento del contribuente che rispetta i requisiti soggettivi, oggettivi e che sostiene oneri (perizia, documentazione da redigere ecc.) per poter avere certezza del credito maturato, vengono in un attimo meno con un Provvedimento emanato nella tarda serata di venerdì 12 aprile 2024.

Tutto nasce dal D.L. 29 marzo 2024, n. 39. L’articolo 6, comma 1, infatti, ha disposto che ai fini della fruizione dei:

  • crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
  • e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019,

le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata poi al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024 (non preventiva). 

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 6 del D.L. n. 39/2024 ha stabilito che, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale.

Per i crediti d’imposta interessati dalle disposizioni citate, con risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 13/E del 1° marzo 2021 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 6936”, denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
  • 6937”, denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
  • 6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • 6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • 6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 29 marzo 2024, n. 39 sopra citate, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del MIMIT, per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

 

Questo documento fa parte del FocusInvestimenti 4.0