Il 30 aprile 2024 è il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2023. Nell’ambito del modello di dichiarazione annuale IVA, è previsto, tra gli altri, il quadro VO, ove comunicare le opzioni e le revoche in materia di IVA e di imposte dirette, come disposto dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 442/1997.
Con riferimento al rigo VO33, in particolare, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che, essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfettario, hanno optato, nell’anno 2023, per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
La casella 2 deve essere barrata per comunicare invece la revoca dell'opzione. Tuttavia, poiché in tal caso opera l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, il quadro VO, come già ricordato, dovrà essere allegato al modello Redditi 2024.
Le istruzioni specificano, altresì, che detta opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. Tale “precisazione” risolve la questione apertasi con la risoluzione n. 64/E/2018. Con tale documento di prassi, lo si ricorda, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la scelta per “comportamento concludente”, esercitata nel 2023, di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 e, conseguentemente, di determinare il reddito secondo i criteri di cui all'art. 66 del TUIR, in luogo del regime forfettario (di cui aveva i requisiti), non vincola alla permanenza "triennale" nel regime scelto trattandosi comunque di un regime "naturale" proprio dei contribuenti minori. Allo stesso modo, non è vincolante la circostanza che il contribuente abbia scelto di determinare il reddito optando per il regime del "registrato" (di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973), trattandosi ugualmente del regime "naturale" applicabile ai contribuenti in contabilità semplificata. Secondo l’Agenzia, infatti, il vincolo triennale rileva solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario. Pertanto, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma di riferimento, è possibile “transitare” dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza.
Ciò chiarito, l’Agenzia delle Entrate evidenzia da ultimo che, pur trattandosi di una opzione non vincolante ai fini dell'efficacia del regime scelto, l'omessa indicazione dell’opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA per l'applicazione del regime di contabilità ordinario per le imprese minori, costituisce una violazione “sanzionabile”, che è possibile sanare attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.
Il regime forfetario è un regime naturale qualora l’impresa/lavoratore autonomo rispetti i requisiti richiesti. Nel nuovo regime non vi sono limiti di permanenza nel regime, né vi sono limiti temporali all’accesso al regime per soggetti già in attività.
Il contribuente già in attività in regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario:
La possibilità che l’ingresso nel regime forfetario avvenga successivamente si può verificare, ad esempio, nell’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo i requisiti, abbia optato in precedenza per l’applicazione del regime ordinario. Tale situazione si può verificare per un soggetto che, avendo iniziato l’attività applicando il regime ordinario, pur avendo i requisiti per essere minimo, ha di fatto optato per il regime ordinario. L’opzione per il regime ordinario è infatti vincolante per un triennio.
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Questo documento fa parte del FocusDichiarazione IVA 2024
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