Il contributo allo studio erogato da una banca tramite il proprio centro di formazione per la partecipazione a un corso finalizzato all'esame di abilitazione per l'attività di consulente finanziario, non è da ostacolo ad un’eventuale successiva collaborazione tra la stessa banca e il futuro neo consulente in regime forfettario.
In tale caso non è integrata la causa ostativa di cui all'art. 1, comma 57 , lettera d-bis), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 3 del 2024 .
La causa ostativa di cui alla lett. d-bis) citata consiste nell’impossibilità di applicare il regime forfettario per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
Tuttavia, come da circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, paragrafo 2.3.2. "Cause ostative di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57'', per «quanto riguarda poi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR, occorre verificare se si possano considerare i soggetti erogatori quali ''datori di lavoro'' nel senso voluto dalla causa ostativa.
A questo proposito, non rientrano in ogni caso nell'ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori dei redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d), f), g), h), hbis), i) ed l), del TUIR, ferma ovviamente restando la loro corretta qualificazione ai fini fiscali».
Nel caso di specie, tenuto conto che la banca ha corrisposto un ''contributo allo studio'' riconducibile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, il relativo percettore potrà applicare il regime forfetario qualora intraprenda un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la stessa Banca “formatrice”.
Nei fatti, la percezione di detto contributo non integra la causa ostativa prevista dalla citata lettera d-bis).
Inoltre, in fase di erogazione del suddetto contributo, riconducibile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d'acconto ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.
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