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Interventi in c.d. ''edilizia libera'': per documentare le opzioni non è necessaria l'asseverazione della congruità delle spese

2 Gennaio 2024
Interventi in c.d. ''edilizia libera'': per documentare le opzioni non è necessaria l'asseverazione della congruità delle spese

Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura ­ex art. 121, comma 1, del Decreto Rilancio su interventi, che dichiara rientrare nella classificazione di ''edilizia libera'', ritiene di dover detenere la documentazione prevista alle lettere da a) ad i) del comma 6­-bis dell'art. 121, con eccezione dell'asseverazione della congruità delle spese, qualora voglia beneficiare di una ''esenzione ex­ lege da qualsiasi responsabilità solidale''. La Società interpellante sostiene, infatti, di non essere obbligata ad acquisire l'asseverazione della congruità delle spese conseguentemente all'applicazione del combinato disposto del comma 1-­ter dell'art. 121 del Decreto Rilancio e della lettera e) del comma 6­-bis del medesimo articolo, essendo già ''in possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi''.

La ratio normativa, infatti, è quella di non gravare i contribuenti di ulteriori spese per le asseverazioni sopra citate relative ad interventi che, nella maggior parte dei casi, sono di importo di spesa limitato.

La Società adduce ulteriori evidenze a conferma di quanto sopra esposto, ravvisandole nelle impostazioni del software (messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate) per la compilazione del modello di ''comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica''. Software che, riporta l'Istante, prevede la possibilità di dichiarare la presenza di una fattispecie per la quale non risulta obbligatoria l'asseverazione sulla congruità delle spese, attraverso l'apposizione della ''X'' nel campo ''Edilizia Libera''.

La compilazione di tale campo non esclude, tuttavia, la possibilità di apporre il visto di conformità ad opera del professionista fiscale, il quale ''attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta'';questo a conferma della non necessità di includere anche l'asseverazione sulla congruità della spesa fra tali presupposti, in quanto ­ ad avviso dell'Istante ­non obbligatoria per legge nel caso di specie.

L'Agenzia conferma che non è necessario richiedere anche l'asseverazione della congruità delle spese, dato che ciò si evince dalla combinata lettura letterale delle norme del comma 1­-ter e del comma 6­-bis dell'art. 121 del decreto Rilancio (introdotto con l'art. 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, c.d. ''Decreto Cessioni''). Quindi, il possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi è richiesto solo ''quando obbligatorie per legge''.