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Opzioni sui bonus edili: modalità per comunicare i crediti non più utilizzabili

24 Novembre 2023
Opzioni sui bonus edili: modalità per comunicare i crediti non più utilizzabili

L’art. 25, comma 1, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, ha stabilito che se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (sconto in fattura e cessione del credito), risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso art. 121, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.

Il richiamato art. 25 prevede che la comunicazione sia effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Pertanto, con il provvedimento del 23 novembre 2023 , l'Agenzia ha stabilito le modalità per l’effettuazione della comunicazione di cui trattasi, nonché il relativo contenuto. 

Fattispecie Descrizione 
Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili
  • La comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi:

  • Tramite il medesimo servizio possono essere consultati i dati delle comunicazioni accolte. 
Contenuto della comunicazione 
  • Per i crediti d’imposta di cui all’art. 121, comma 1-quater, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34(c.d. crediti tracciabili), sono indicati:
    • il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
    • una o più rate annuali dei suddetti crediti.
  • La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.
  • Per i crediti diversi (c.d. crediti non tracciabili) sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.
  • Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
  • Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.
Scadenza e regime sanzionatorio
  • L’ultimo cessionario dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate il venir meno dei requisiti del credito entro 30 giorni  dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità;
  • nel caso in cui si venga a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione andrà effettuata entro il 2 gennaio 2024;
  • la comunicazione è obbligatoria dal 1° dicembre 2023;
  • il mancato o ritardato invio della comunicazione comporterà l’applicazione di una sanzione di 100 euro.