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IVA

Contribuenti forfettari e acquisti intra UE di beni e servizi: come fare

15 Novembre 2023
Contribuenti forfettari e acquisti intra UE di beni e servizi: come fare

Ai fini IVA, la normativa nazionale distingue sotto il profilo del regime applicabile a seconda che il contribuente in regime forfettario ponga in essere una cessione di beni (in questo caso occorre ulteriormente differenziare in relazione al valore degli stessi) o una prestazione di servizi. Vediamo assieme quali conseguenze ne derivano.

Acquisto

Conseguenze ai fini IVA

Servizi

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 28 agosto 2015, n. 75/E e nella circolare 4 aprile 2016, n. 10/E ha chiarito che nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da un committente soggetto passivo d’imposta comunitario, l’IVA è sempre assolta in Italia. Ne consegue che l’acquirente italiano in regime forfettario è tenuto:

  • ad iscriversi al VIES;
  • ad integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’imposta (a nulla rilevando la liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA). Il versamento avviene tramite modello F24 indicando, come codice tributo, il mese di riferimento.

Considerando che non è ammessa in detrazione l’IVA sulle fatture oggetto di integrazione, il contribuente in regime forfettario è tenuto a versare l’IVA derivante dall’integrazione della fattura estera.

A differenza del regime previsto per gli acquisti intracomunitari di beni, nell’ipotesi di acquisti di servizi non sono previste soglie minime.

Considerando i limiti dimensionali di tali contribuenti “di fatto” non sussiste l’obbligo di compilazione dei modelli INTRASTAT.

Beni ≤ 10.000 euro

Ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. c), D.L. n. 331/1993, nel caso in cui gli acquisti intracomunitari di beni siano di importo inferiore ai 10.000 euro nell’anno precedente e fino a quando, nell’anno in corso, non è stato superato tale limite, l’IVA deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario (ad esempio in Germania). Ne deriva che per il soggetto acquirente italiano non sussiste l’obbligo di iscriversi al VIES e di assolvere l’IVA in Italia.

È fatta salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA in Italia anche prima del raggiungimento della soglia di 10.000 euro, barrando la relativa casella presente nel quadro VO della dichiarazione IVA.

Beni > 10.000 euro

Se il valore dei beni acquistati supera la soglia di 10.000 euro, l’acquisto è rilevante in Italia. Pertanto, l’acquirente italiano che adotta il regime forfettario è tenuto:

  • ad iscriversi al VIES;
  • ad integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (a nulla rilevando la periodicità della liquidazione IVA mensile o trimestrale). Tramite modello F24 indicando, come codice tributo, il mese di riferimento;
  • a compilare i modelli INTRASTAT (se ne sussistono i requisiti).

Il limite di 10.000 euro è da considerarsi nell’anno in corso ovvero nell’anno precedente.

Acquisto di beni da soggetto comunitario in regime di franchigia: qualora un contribuente in regime forfettario effettui un acquisto di beni presso un fornitore UE che si avvale di un regime speciale per le piccole imprese (c.d. regime in franchigia), l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 431/2022  ha affermato che in tale ipotesi:

  • l’operazione non è considerata un acquisto intracomunitario di beni;
  • l’operazione è rilevante ai fini IVA nel paese di origine (nel caso di specie in Ungheria).

 

SCHEMA RIASSUNTIVO

Prestazioni intracomunitarie di servizi “generiche” ricevute

IVA assolta in Italia

Acquisti intracomunitari di beni fino a 10.000 euro

IVA Assolta nel Paese del cedente

Acquisti intracomunitari di beni per importo > 10.000 euro

IVA assolta in Italia