I contribuenti che intendono ricorrere alla sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022 , Legge di bilancio 2023) entro il 31 ottobre dovranno pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’art. 19 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, in corso di conversione) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.
Oltre al versamento sarà anche necessario rimuovere l’irregolarità commessa. Ciò dovrà avvenire entro il 31 marzo 2024.
Non sempre sarà necessario rimuovere l’irregolarità oggetto di sanatoria.
Detto ciò, in base alle indicazioni di cui alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2023 , a titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili:
Può essere regolarizzata con 200 euro per periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni anche l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) finalizzata alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che sono tenuti all’invio dei dati al S.t.s, le strutture sanitarie accreditate al Servizio sanitario nazionale, le strutture sanitarie militari, le farmacie e le parafarmacie, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i professionisti sanitari, come psicologi, infermieri, e gli iscritti ai nuovi albi previsti dal decreto ministeriale del 13 marzo 2018 , come i logopedisti e i tecnici sanitari di laboratorio, ecc.
La sanatoria è molto conveniente, visto che le sanzioni ordinariamente applicabili e sanabili anche in ravvedimento operoso, sono molto più pesanti considerando che l’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, prevede che “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.
Con la risoluzione n. 22 del 2022 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l’omessa comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria la sanzione di 100 Euro deve essere applicata per ogni singolo documento, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico anche se i dati di più documenti sono contenuti all’interno di un unico file di invio.
In attesa di conferme ufficiali, permangono dubbi sulla necessità di rimuovere l’irregolarità posto che il sistema informativo potrebbe bloccare l’invio in quanto riferito a periodi d’imposta rispetto ai quali la dichiarazione precompilata è già stata messa a disposizione dei contribuenti. Non rimane che attendere eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle entrate.
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