Pubblicato il 9 ottobre 2023 in G.U. n. 236 il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 29 settembre 2023 , l'ultimo tassello che definisce la piena operatività del registro dei titolari effettivi. L'invio del nuovo adempimento potrà essere effettuato fino all'11 dicembre 2023. È quanto prevede l'art. 3, comma 6 del D.M. n. 55/2022 che richiede che le prime comunicazioni vengano fatte entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto. Vediamo l'adempimento in sintesi.
Il nuovo obbligo di comunicazione (DI.RE.) | |
Soggetti obbligati |
Sono tenuti all'invio:
Mentre le società e le persone giuridiche private saranno iscritte nella sezione autonoma del nuovo registro, i trust ed i soggetti ad essi affini saranno inseriti nella sezione speciale. |
Individuazione del titolare effettivo: il ruolo del cliente |
Il cliente è tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, anche quelli del titolare effettivo. Operativamente, quindi, l'individuazione del titolare effettivo deve essere effettuata con l'ausilio del cliente, che sarà solitamente l'esecutore della società o dell'ente, cioè il suo rappresentante legale, ma spesso non il titolare effettivo. In merito al (o ai) titolari effettivi, le Linee Guida richiedono:
Si veda fac-simile. |
Come comunicare il Titolare Effettivo: la pratica |
Per presentare la pratica:
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Scadenza dell'11 dicembre 2023 |
Variazioni con termine mobile di 30 giorni - I soggetti chiamati in causa dovranno comunicare eventuali variazioni inerenti la titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione (esempio vendita quote, cambiamento del presidente della società ecc.). Infine le società, gli enti ed i trust dovranno confermare annualmente i dati e le informazioni, comunicati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro conferma. Per le società chiamate, tenute alla redazione e presentazione del bilancio presso il registro delle imprese, la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio. |
Nessuna delega agli intermediari |
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Sanzioni |
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Accesso ai dati |
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Criteri per l'individuazione del titolare effettivo | |
Criteri per l'individuazione |
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Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
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Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. |
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Criteri in caso |
Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
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Trust e istituti |
I titolari effettivi dei trust o dell'istituto giuridico affine si identificano (cumulativamente)nel costituente o nei costituenti, nel fiduciario o fiduciari, nel guardiano o nei guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano in ultima istanza il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi. |
Individuazione del titolare effettivo in una s.r.l. |
Per la verifica del titolare effettivo di una s.r.l., è necessario valutare le quote di partecipazione dei soci. Qualora i soci abbiano tutti il 25 per cento e siano persone fisiche, il titolare effettivo può essere l’amministratore unico non socio? Se ha solo alcuni poteri e per certe operazioni è necessario il voto dei soci, chi è il titolare effettivo? Per identificare il titolare effettivo nell’amministratore unico non socio, occorre che sia stato preventivamente esperito il tentativo di individuare il medesimo secondo gli altri criteri previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007: oltre alla detenzione in via diretta/indiretta di partecipazioni superiori al 25 per cento di società, rileva il controllo della stessa attraverso quello della maggioranza dei voti in assemblea, o il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea o, ancora, l’esistenza di particolari vincoli contrattuali, che consentano di esercitare un’influenza dominante. Nel nuovo art. 20, comma 6, introdotto dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, si richiede, infatti, al soggetto obbligato di specificare “le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4” dell’art. 20. In questo modo, si vuole disincentivare la possibile tendenza dei soggetti obbligati a identificare automaticamente negli amministratori il titolare effettivo dei loro clienti. Il criterio residuale, in altri termini, andrà utilizzato solo nei casi in cui gli altri metodi non permettano l’individuazione del titolare effettivo, facendo sì che il soggetto obbligato conservi traccia delle verifiche effettuate. |
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