Dopo aver completato l’invio dei responsi circa la domanda di rottamazione delle cartelle con la c.d. comunicazione delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate-riscossione, ADER, ha ripreso appieno la propria attività di recupero con procedure cautelari ed esecutive.
Sulle procedure cautelari, l’ADER ha inviato nei giorni scorsi migliaia di preavvisi di fermo su auto e motocicli dei debitori.
Ora invece, l’invio riguarda la notifica di atti di pignoramento verso terzi (procedura esecutiva).
A tal proposito, dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata le procedure esecutive comprese quelle di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non potevano proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime sono considerate estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell'istante.
Di conseguenze, eventuali omessi pagamenti per quei carichi rispetto ai quali si rinuncia alla sanatoria o rispetto ai quali la stessa non è stata ammessa dall’ADER, potrebbero comportare la ripresa delle suddette azioni esecutive.
Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.
Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:
Il pignoramento può riguardare anche le somme depositate sul conto corrente, con esclusione dell’ultimo stipendio.
In base all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
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