Criticità di coordinamento tra normative rendono complicata la gestione degli adempimenti delle ASD a partire dal 17 agosto 2023.
L’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023 (anche noto come Decreto “PA-bis”) esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici - nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Dal 17 agosto 2023 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 112/2023), infatti, le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport - inclusi quelli didattici e formativi - rese nei confronti di persone che praticano lo sport entrano nel regime di esenzione IVA.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta all’interpello 393/2022, ha negato l’esenzione IVA per la formazione ai corsi sportivi impartiti a bambini, nel presupposto che i corsi impartiti dall’ASD istante non fossero riconducibili nell’ambito dell’esenzione IVA disposta, a legislazione vigente, dalle norme comunitarie e nazionali per le prestazioni di servizi educativi dell’infanzia o della gioventù (art. 132, par. 1, lett. i, della Direttiva 2006/112/CE e art. 10, comma 1, n. 20) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
La lett. i) dell’art. 132 della Direttiva “IVA” consente agli Stati membri di esentare da imposta le prestazioni di servizi aventi a oggetto l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale,nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.
L’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, comma 1, n. 20) ricomprende tra le operazioni esenti le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale,rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
Sul punto è intervenuto da ultimo l’art. 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021, la cui operatività è stata differita dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 683 della Legge n. 234/2021) che prevede che, a partire dal 1° luglio 2024, siano esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica o nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Tale disposizione appare coerente con quanto previsto dall’art. 132, par. 1, lett. m) della Direttiva “IVA”, che consente agli Stati membri di esentare da imposta talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.
L’art. 36-bis, comma 1 del D.L. n. 75/2023, esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, purché siano rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica e purché provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 36/2001, gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.
Tale norma è entra in vigore poco prima della piena vigenza dell’art. 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021, sopra citato. Per evitare una sovrapposizione tra le due norme e potenziali difficoltà operative, è necessario un intervento di coordinamento dato che le stesse presentano profili di sostanziale sovrapponibilità - con particolare riferimento all’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica - anche se hanno profili applicativi soggettivi e oggettivi diversi, per quanto riguarda i destinatari dell’agevolazione e l’insieme di prestazioni esenti.
Dunque, tutte le entrate tipiche degli enti sportivi (quote supplementari versate da soci) sono attratte nel regime IVA, superando la precedente impostazione che, fino al 1° luglio 2024, le escludeva dal campo IVA (art. 4, D.P.R. n. 633/1972). Tali entrate, in coerenza con l’art. 132 della Direttiva UE n. 112/2006, dal 1° luglio 2024 passeranno dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA. Ora il primo effetto è che già dal 17 agosto 2023 gli enti sportivi, se sprovvisti, dovrebbero già dotarsi di una partita IVA e seguire gli adempimenti, inclusa la verifica sulla detraibilità dell’IVA sugli acquisti attinenti l’attività commerciale.
Sarebbe preferibile emendare la norma, per consentire alle ASD di avere più tempo per adeguarsi al cambio di regime e analizzare il tema legato ai corsi di formazione sportiva (che rientrano nelle previsioni dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972) e ponendo un qualche rimedio alle criticità prodotte dal mancato coordinamento normativo.
Almeno fino al 1° luglio 2024, potrebbero restare fuori campo IVA i corrispettivi ricevuti da soci, associati e partecipanti nonché da altre associazioni facenti parte di unica organizzazione in quanto l’art. 4 del Decreto “IVA” avrebbe un carattere di specialità e l’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023 un carattere di disposizione generale in quanto priva di una specifica selezione soggettiva. Quest’ultima, infatti, fa richiamo genericamente alle entrate derivanti da persone che praticano lo sport, senza alcun riferimento selettivo ad associati, tesserati o altre realtà associative collegate. Tale interpretazione potrebbe evitare, fino alla scadenza del 1° luglio 2024, specialmente ai piccoli enti sportivi, l’obbligo di apertura della partita IVA.
Non da ultimo, il comma 2 dell’art. 36-bis del Decreto “PA-bis” ricomprende le prestazioni di servizi didattici e formativi, se rese anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 75/2023, nell’ambito applicativo delle operazioni esenti da imposta ex art. 10, comma 1, n. 20) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione, stando alla formulazione letterale, sembra introdurre un’agevolazione con effetto retroattivo, operante in genere per tutte le operazioni rese “anteriormente” alla data di entrata in vigore della norma. È necessario valutare le conseguenze anche di tale norma sotto il profilo dell’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, alla luce dello Statuto del contribuente.
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