News
Accertamento e riscossione

Rottamazione-quater: in arrivo le PEC con l’esito della domanda, attenzione rivolta allo stralcio

3 Agosto 2023
Rottamazione-quater: in arrivo le PEC con l’esito della domanda, attenzione rivolta allo stralcio

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ADER, ha iniziato ad inviare le PEC con le quali comunica ai contribuenti l’esito della domanda di rottamazione delle cartelle. Tecnicamente l’invio riguarda la c.d. “comunicazione delle somme dovute”.

La Comunicazione tiene conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che è stato effettuato al 30 aprile 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

A tal proposito, l’art. 1, commi 222-230, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede l’annullamento automatico senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo deve essere verificato rispetto al singolo carico e non rispetto al totale della cartella.

Lo stralcio non riguarda i carichi relativi a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’IVA aggiunto riscossa all’importazione.

Per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali che si sono rivolti ad Equitalia (ora ADER) per la riscossione dei propri crediti lo stralcio è solo parziale:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Detto ciò, con la Legge n. 14/2023 (di conversione del D.L. n. 198/2022), è stato previsto che entro il 31 marzo scorso gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, avrebbero potuto deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale oppure lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).

In considerazione di quanto detto fin qui, alla ricezione della “comunicazione delle somme dovute” il contribuente dovrà verificare l’effettivo annullamento del carico. La verifica potrà essere effettuata anche accedendo all’area riservata.