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AGEVOLAZIONI

Investimenti sostenibili 4.0: incentivi alla transizione digitale e alla sostenibilità ambientale

2 Agosto 2023
Investimenti sostenibili 4.0: incentivi alla transizione digitale e alla sostenibilità ambientale

Pubblicato il D.M. del 15 maggio 2023 che detta le modalità e le condizioni per la concessione e l’erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

Vediamo il contenuto del decreto in sintesi:

Definizioni

D.M. 15 maggio 2023

Descrizione

 

Art. 1

Vengono fornite alcune definizioni utili per l’agevolazione.

Ambito di applicazione e finalità dell’intervento

Art. 2

  • al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI nei territori delle Regioni meno sviluppate, il decreto individua le condizioni e le modalità per la concessione e l’erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti negli ambiti definiti dai commi 2, 3 e 4.
  • Le agevolazioni disciplinate dal decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 - 2027.
  • i programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:
    1. sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l’applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;
    2. promozione dell’efficienza energetica delle PMI.
  • I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni che non sono riconducibili alle linee di azione dirette al particolare contributo climatico e ambientale, rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attività delle PMI, stimolando investimenti produttivi atti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.
  • L’ammissibilità dei programmi di investimento proposti è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni specificamente definiti dai successivi articoli del decreto.

Risorse disponibili

Art. 3

  • Per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 400.000.000 a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 - 2027.
  • Una quota pari al 25% delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Gestione dell’intervento

Art. 4

  • L’intervento previsto dal decreto è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero

Soggetti beneficiari

Art. 5

  • Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  1. essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese.
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  3. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di cui all’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera b) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  4. trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  5. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
  6. aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  7. non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente Decreto le PMI:

  1. nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  2. i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
  3. che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  4. nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  5. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Programmi ammissibili

Art. 6

Sono ammissibili alle agevolazioni, i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso di cui all’art. 9, secondo quanto ivi specificato.

I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche, come specificate nell’allegato n. 4:

  1. attività manifatturiere;
  2. attività di servizi alle imprese
  3. relativi agli ambiti previsti all’art. 7, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1058/2021, riportati nell’allegato n. 6.

Non sono, altresì, ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20% dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

Spese ammissibili

Art. 7

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino:

  1. macchinari, impianti e attrezzature;
  2. opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
  3. programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
  4. acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’art. 9, comma 2

nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato; che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento; essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027; essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone.

Sono, altresì, ammissibili, le spese per i seguenti servizi di consulenza:

  1. spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato n. 1, nei limiti del 5% dell’importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c);
  2. per i soli programmi di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento.

Non sono ammesse le spese: sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; connesse a commesse interne; relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili; relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma; imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario; inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo in siti, comunque nella disponibilità dell’impresa e ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo, purché si tratti di impianti direttamente interconnessi all’utenza riferita a questi ultimi con un collegamento diretto di lunghezza non superiore ai limiti di legge e ai quali non possono essere allacciate utenze diverse; correlate all’acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone; ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.

Agevolazioni concedibili

Art. 8

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla Sezione 3.13 del Temporary framework, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale) e 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del Regolamento GBER.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75%. In particolare:

  1. nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25% delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
  2. nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35% delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

Per le sole spese di cui all’art. 7, comma 3, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del Regolamento GBER.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 % delle spese ammissibili complessive.

Nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, in aggiunta alle agevolazioni determinate ai sensi del comma 2, è riconosciuta, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa di cui al comma 1, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni di cui all’art. 10, comma 3, previa verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto.

L’ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all’art. 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria.

Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108 del TUE.

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

Art. 9

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e dell’Agenzia (www.invitalia.it).Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.

Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all’allegato n. 5.

Ai fini dell’ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, l’Agenzia procede a valutare preliminarmente la capacità dell’impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall’ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:

𝐶𝑓𝑙𝑜𝑤 ≥ 𝐶𝑓𝑎 / 𝑛

dove:

“Cflow”: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni; “Cfa”: indica l’importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell’art. 8;

“n”: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni.

Effettuata la verifica preliminare, l’Agenzia procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e all’istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato n. 5, completando l’istruttoria, per ciascuna domanda, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della stessa.

Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero, avvalendosi dell’Agenzia, procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dell’impresa beneficiaria in ordine, tra l’altro, agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. L’impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

Entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione, sottoscritto da parte dell’impresa beneficiaria, l’Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell’impresa beneficiaria.

Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Erogazione delle agevolazioni

Art. 10

Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore.

Le agevolazioni sono erogate:

  1. sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato;
  2. sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.

La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento.

Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:

  1. nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro 60 giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
  2. nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.

L’Agenzia effettua le verifiche entro 60 giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti all’impresa beneficiaria.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

Art. 11

L’impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del decreto, è tenuta a:

  1. mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione all’Agenzia, alla loro sostituzione. Restano fermi gli obblighi di mantenimento dell’attività individuati dall’art. 14 come causa di revoca;
  2. effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;
  3. tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento o del maggior termine eventualmente comunicato dal Ministero atto a garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
  4. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dall’Agenzia, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
  5. corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall’Agenzia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
  6. garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
  7. comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
  8. adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni;
  9. adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 3, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;
  10. aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell’utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;
  11. garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurando, tra l’altro, che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell’art. 63, par. 9, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull’ammissibilità delle spese. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al PN RIC 2021 - 2027 e al Codice Unico di progetto (CUP), nonché contenere l’indicazione dell’importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;
  12. garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
  13. rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
  14. garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all’accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

Art. 12

In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare, anche per il tramite dell’Agenzia, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.

A conclusione del programma di investimento, l’Agenzia effettua un controllo sull’avvenuta realizzazione del programma di investimento. In seguito a tale fase, il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un’apposita commissione di accertamento.

Il campione è definito sulla base di una preventiva analisi dei rischi e secondo criteri di estrazione casuale, in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il 20% dei programmi giunti a conclusione nel periodo di riferimento.

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