Pubblicato il D.M. del 15 maggio 2023 che detta le modalità e le condizioni per la concessione e l’erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Vediamo il contenuto del decreto in sintesi:
Definizioni |
D.M. 15 maggio 2023 |
Descrizione |
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Art. 1 |
Vengono fornite alcune definizioni utili per l’agevolazione. |
Ambito di applicazione e finalità dell’intervento |
Art. 2 |
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Risorse disponibili |
Art. 3 |
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Gestione dell’intervento |
Art. 4 |
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Soggetti beneficiari |
Art. 5 |
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente Decreto le PMI:
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Programmi ammissibili |
Art. 6 |
Sono ammissibili alle agevolazioni, i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1. Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso di cui all’art. 9, secondo quanto ivi specificato. I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche, come specificate nell’allegato n. 4:
Non sono, altresì, ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20% dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. |
Spese ammissibili |
Art. 7 |
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino:
nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato; che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento; essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027; essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone. Sono, altresì, ammissibili, le spese per i seguenti servizi di consulenza:
Non sono ammesse le spese: sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; connesse a commesse interne; relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili; relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma; imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario; inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo in siti, comunque nella disponibilità dell’impresa e ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo, purché si tratti di impianti direttamente interconnessi all’utenza riferita a questi ultimi con un collegamento diretto di lunghezza non superiore ai limiti di legge e ai quali non possono essere allacciate utenze diverse; correlate all’acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone; ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA. |
Agevolazioni concedibili |
Art. 8 |
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla Sezione 3.13 del Temporary framework, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale) e 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del Regolamento GBER. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75%. In particolare:
Per le sole spese di cui all’art. 7, comma 3, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del Regolamento GBER. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni. Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 % delle spese ammissibili complessive. Nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, in aggiunta alle agevolazioni determinate ai sensi del comma 2, è riconosciuta, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa di cui al comma 1, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni di cui all’art. 10, comma 3, previa verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto. L’ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all’art. 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108 del TUE. |
Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni |
Art. 9 |
Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e dell’Agenzia (www.invitalia.it).Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria. Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all’allegato n. 5. Ai fini dell’ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, l’Agenzia procede a valutare preliminarmente la capacità dell’impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall’ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione: 𝐶𝑓𝑙𝑜𝑤 ≥ 𝐶𝑓𝑎 / 𝑛 dove: “Cflow”: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni; “Cfa”: indica l’importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell’art. 8; “n”: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni. Effettuata la verifica preliminare, l’Agenzia procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e all’istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato n. 5, completando l’istruttoria, per ciascuna domanda, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della stessa. Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero, avvalendosi dell’Agenzia, procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dell’impresa beneficiaria in ordine, tra l’altro, agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. L’impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. Entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione, sottoscritto da parte dell’impresa beneficiaria, l’Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell’impresa beneficiaria. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. |
Erogazione delle agevolazioni |
Art. 10 |
Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate:
La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:
L’Agenzia effettua le verifiche entro 60 giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti all’impresa beneficiaria. |
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari |
Art. 11 |
L’impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del decreto, è tenuta a:
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Monitoraggio, ispezioni e controlli |
Art. 12 |
In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare, anche per il tramite dell’Agenzia, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati. A conclusione del programma di investimento, l’Agenzia effettua un controllo sull’avvenuta realizzazione del programma di investimento. In seguito a tale fase, il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un’apposita commissione di accertamento. Il campione è definito sulla base di una preventiva analisi dei rischi e secondo criteri di estrazione casuale, in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il 20% dei programmi giunti a conclusione nel periodo di riferimento. |
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