La Legge n. 742/1969 prevede la c.d. sospensione dei termini processuali nel periodo estivo ossia dal 1° al 31 agosto. La sospensione vale anche per il processo tributario. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno.
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