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Professionisti e bonus edilizi: lo sconto in fattura fa reddito

7 Luglio 2023
Professionisti e bonus edilizi: lo sconto in fattura fa reddito

Lo sconto in fattura applicato dal professionista che appone il visto di conformità o presta altro servizio nell’ambito dei bonus edilizi fa reddito ossia il relativo credito d’imposta rientra tra i compensi da tassare ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.

Si arriva a queste conclusioni sulla base delle indicazioni espressamente riportate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/2022.

Nel citato documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco che il rilascio di attestazioni, asseverazioni visto di conformità remunerate con l’applicazione dello sconto in fattura, consente al professionista o al tecnico di recuperare il contributo anticipato sotto forma di sconto acquisendo un credito d’imposta pari al 110 per cento dell’importo oggetto di sconto.

Da qui, l’intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto, pari al 110 per cento dello stesso (in percentuali diverse, ciò vale anche per gli altri bonus), costituisce un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

Qualora il professionista che appone il visto di conformità relativo ad interventi che danno diritto a detrazioni diverse dal Superbonus (ad esempio del 65 per cento o 50 per cento delle spese sostenute) richieda al cliente un compenso aggiuntivo, in quanto non può utilizzare l’intero credito acquisito immediatamente ovvero sostiene un costo per la successiva cessione del predetto credito, tale compenso rientra tra quelli connessi alla prestazione professionale, e come tale va assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo art. 54 del TUIR.

Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà a formare la base imponibile e, come tale, andrà assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.

Inoltre, come da circolare n. 30/E del 2020 (risposta 5.1.1), sia pure con riferimento all’applicazione dei criteri di imputazione delle spese, è stato chiarito che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento - in luogo della data dell’effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Ciò comporta, pertanto, che alla data di emissione della fattura (che implica l’esercizio dell’opzione) deve ritenersi incassato il provento.

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023