All’atto di deposito posto in essere allo scopo di consentire l’esecuzione in Italia delle formalità connesse agli intervenuti accordi patrimoniali tra i coniugi, stipulati all’estero in occasione del procedimento divorzile, possono applicarsi le esenzioni previste dall’art. 19 della Legge n. 74/1987 per “gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
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