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Acconto IMU 2023: esenzioni e agevolazioni in vigore

18 Maggio 2023
Acconto IMU 2023: esenzioni e agevolazioni in vigore

Alla data del 16 giugno, scade il termine per pagare la prima o l’unica rata dell’IMU 2023.

Così il comma 762 della Legge n. 160/2019, Legge istitutiva della Nuova IMU frutto dell’accorpamento tra IMU e TASI.

In deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento a conguaglio è effettuato sulla base delle aliquote comunali pubblicate sul portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre prossimo.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Su tale ultimo punto, il MI.SE. con una FAQ pubblicata sul proprio portale ha chiarito che: l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; il “versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente”.

Difatti, rilevano la quota e i mesi di possesso per semestre.

Cosicché, ad esempio, per un immobile acquistato il 10 maggio 2023, la prima rata dell’IMU, deve essere proporzionata a 2 mesi di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 8 mesi (mesi da maggio a dicembre).

Pare utile riepilogare una serie di casistiche di esenzione o di applicazione di riduzioni ai fini IMU.

Casi di esenzione dal pagamento dell’IMU/Agevolazioni IMU

Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

Esenzione, le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

  • esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • su di esse persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

Base imponibile ridotta del 50%.

Abitazioni concesse in comodato

Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Abitazioni locate a canone concordato

Riduzione imposta del 25%, imposta calcolata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione.

Immobili occupati abusivamente

Esenzione con presentazione denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614, comma 2, c.p.) o di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) ovvero per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Fabbricati inagibili per eventi sismici

Esenzione fabbricati interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e quelli ubicati nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardi e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

Fabbricati merce invenduti e non locati

Esenzione totale.

 

Agevolazioni IMU abitazione principale (più assimilazioni comma 741, Legge n. 160/2019)

Tipologia di immobile

Agevolazione

Abitazione principale non di lusso

Esenzione IMU

Abitazione principale di lusso

L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Inoltre è riconosciuta una detrazione di 200 euro.

L’agevolazione opera anche per le pertinenze, C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

Esonero/agevolazione IMU abitazione principale tra coniugi

Casistica

Esonero/Agevolazione IMU SI/NO

Unico immobile abitazione principale

Due immobili abitazione principale in Comuni diversi

Due immobili abitazione principale nello stesso Comune

Due immobili, di cui uno “seconda casa”

Agevolazione IMU solo per l’abitazione principale.

Due immobili in Comuni diversi, dimora abituale in comune tra coniugi nello stesso immobile, residenza diversa

Agevolazione solo per l’immobile in cui uno dei coniugi ha sia la residenza anagrafica che la dimora.

Due immobili in Comuni diversi, residenza in comune tra coniugi nello stesso immobile, dimora abituale diversa

Agevolazione solo per l’immobile in cui uno dei coniugi ha sia la residenza anagrafica che la dimora.

Due immobili in Comuni diversi (o uguali) di cui uno in categoria catastale A10

CTP Napoli, sentenza 8578-7-2022, niente esonero per l’abitazione principale accatastata come ufficio, rileva l’oggettiva classificazione catastale.