News
Professionisti

Equo compenso sindaci: per i giovani commercialisti serve chiarezza sui parametri applicabili

17 Maggio 2023
Equo compenso sindaci: per i giovani commercialisti serve chiarezza sui parametri applicabili

La Legge sull’equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti, varata definitivamente dal Parlamento ad aprile, “entrerà in vigore il prossimo 20 maggio, e si applicherà soltanto alle convenzioni sottoscritte a decorrere da questa data.
La richiesta al governo è quella di accelerare il più possibile l’iter dei decreti ministeriali che definiscano i nuovi parametri applicabili, per non lasciare migliaia di professionisti nel guado in vista dei prossimi adempimenti”.

Queste le dichiarazioni del presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC) Matteo De Lise riportate sul sito Ansa.it.

Al contempo, sempre in base alle dichiarazioni riportate su Ansa.it. la consigliera nazionale del sindacato, Camilla Zanichelli ritiene che la disciplina sulla giusta remunerazione per i servizi resi dai lavoratori autonomi “stabilisce la nullità delle pattuizioni che prevedono compensi non equi”, e solleva la questione dell’effetto della norma sulla validità delle delibere assembleari. “Se ci si limita alle sole pattuizioni irregolari, la norma suggerisce che la nomina sarebbe valida, ma la deliberazione del compenso sarebbe nulla.
Tuttavia, è importante ricordare che il compenso viene determinato dall’assemblea all’atto della nomina e per tutta la durata dell’incarico. Se viene individuato un compenso inferiore all’equo, non sarà valido e verrà integrato dal giudice, comportando anche una sanzione disciplinare per il professionista”.

Come da dossier ufficiale, le norme definiscono l’equo compenso come il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

  • per gli avvocati, dal Decreto del Ministro della Giustizia emanato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (art. 1, comma 1, lett. a);
  • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai Decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 1, comma 1, lett. b);
  • per i professionisti appartenenti alle professioni non regolamentate di cui al comma 2 dell'art. 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, da un emanando Decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

Le norme si applicano ai rapporti professionali di prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, nonché a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese sopra indicate.

La Legge si applica, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica. Non si applica alle prestazioni in favore di società veicolo di cartolarizzazione né in favore degli agenti della riscossione.

Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata: la nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio.