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Cessione del credito: remissione in bonis anche senza accordo con banche e altri intermediari

29 Marzo 2023
Cessione del credito: remissione in bonis anche senza accordo con banche e altri intermediari

In fase di conversione in legge del D.L. n. 11/2023, è stata approvata una proposta emendativa, con la quale si consentirebbe il ricorso all’istituto della remissione in bonis per le comunicazioni di opzioni di cessione del credito, ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”, rispetto alle quali, alla data del 31 marzo non c’è ancora un accordo di cessione definito.

L’emendamento in discussione è il seguente e potrebbe impattare in maniera positiva sulle comunicazioni di cessione e sconto in fattura in scadenza al prossimo 31 marzo, così come previsto dal D.L. n. 198/2022, Decreto “Milleproroghe”, post conversione in Legge:

La comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Tale emendamento sembrerebbe andare in senso favorevole oltre le previsioni di favore di cui alla circolare n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate, nella quale era stato chiarito che a remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato art. 121 del Decreto “Rilancio”, purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  •  i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la sanzione di 250 euro.

Grazie all’emendamento in parola, anche senza accordo di cessione alla data del 31 marzo, il contribuente potrà inviare la comunicazione di cessione del credito, spese 2022, facendo ricorso alla remissione in bonis entro il prossimo 30 novembre e pagando la sanzione di 250 euro.

Tale possibilità riguarda solo le cessioni verso banche e altri intermediari finanziari.

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023